Cassazione civile , SS.UU., sentenza 15.02.2011 n° 3670
Per far fronte al problema della bassa natalità nelle famiglie cittadine meno abbienti, il Comune di Brescia istituì il “bonus bebè” (contributo di mille euro per ogni nato), ponendo come condizione per i beneficiari, che almeno un genitore fosse cittadino italiano e residente da non meno di due anni nel comune.
Il provvedimento comunale, venne però impugnato innanzi al giudice ordinario, dalle associazioni di immigrati, poiché discriminante per quei genitori, che pur in possesso di tutti gli altri requisiti per la concessione del beneficio, non hanno la cittadinanza.
Il ricorso accolto dal giudice ordinario, obbligò l’amministrazione comunale a rimuovere il provvedimento discriminatorio, riconoscendo il contributo anche ai genitori stranieri, ove in possesso degli altri requisiti. Il Comune di Brescia, preso atto del provvedimento giudiziale e considerato che “l’estensione del beneficio…risulterebbe in contrasto con la finalità prioritaria di sostegno alla natalità delle famiglie di cittadinanza italiana…”, dispose la revoca del contributo per tutte le famiglie, sia italiane, sia straniere.
Le associazioni di immigrati ritenendo ritorsiva la decisione dell’amministrazione comunale chiesero la rimozione del nuovo provvedimento. A seguito di tale decisione, il Comune di Brescia ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, tenuto conto della natura amministrativa e discrezionale del provvedimento impugnato.
La SS.UU. Civili della Suprema Corte con la sentenza 15 febbraio 2011, n. 3670 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.