Bonus per l’edilizia fino al 2012
La finanziaria 2010 allunga di un anno, fino al 2012, lo sconto Irpef
del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. La proroga al 2012
del bonus è estesa anche a chi acquista unità abitative comprese in
fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di
recupero edilizio. La proroga è disposta dai commi 10 e 11, articolo 2,
della legge 191/09, finanziaria 2010.
Dunque, le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio
edilizio spetteranno ancora per gli anni 2010, 2011 e 2012, per una
quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48mila euro per
unità immobiliare. La detrazione Irpef del 36% è subordinata alla
condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
L’allungamento di un anno riguarda anche la norma di favore per
l’acquisto di immobili ristrutturati: in questo caso il bonus si
applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia che riguardano interi fabbricati, eseguiti
entro il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono poi
all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.
Previste però tre condizioni:
– acquisto o assegnazione del l’unità abitativa entro il 30 giugno 2013;
– l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio
sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dalle lettere c e
d dell’articolo 31, comma 1, della legge 457/78 (norma trasfusa
nell’articolo 3, del Dpr 380/2001) che riguardano l’intero edificio;
– l’impresa deve eseguire questi lavori dal 1° gennaio 2008 entro il 31 dicembre 2012.
In questi casi lo sconto Irpef è pari al 36% di un ammontare
forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’immobile, che risultano dall’atto di acquisto o di assegnazione.
L’ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote
annuali costanti, non può comunque superare l’importo di 48mila euro.
Per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale
sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a
75 e a 80 anni, la detrazione fiscale del 36%, anziché essere
frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita rispettivamente
in cinque rete (per gli ultra 75enni) e tre quote annuali (per gli
ultra 80enni) costanti di pari importo.
Lo sconto del 36% può passare all’acquirente o all’erede.
All’acquirente spettano solo le detrazioni non usate in tutto o in
parte dal venditore. Se muore l’avente diritto, la fruizione del
beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che
conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Il bonus spetta
anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se
non è proprietario dell’immobile. Ad esempio, la detrazione spetta al
marito che non ha la proprietà dell’abitazione intestata alla moglie
priva di altri redditi. E può spettare al figlio che detiene l’immobile
(intestato ai genitori) e sostiene le spese di ristrutturazione. Può
quindi fruire del bonus anche il semplice affittuario e chi, come il
marito o il figlio convivente, detiene l’appartamento a seguito della
coabitazione. Nel caso dell’affittuario, la condizione di detentore
deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato (gli
estremi della registrazione vanno indicati nella casella del modello di
comunicazione). Per marito o del figlio convivente, non c’è bisogno di
alcun atto che formalizzi la condizione di detentore.
Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati
nel corso dell’anno agevolato consistono nella semplice prosecuzione di
interventi iniziati dopo il 1° gennaio 1998, ai fini del computo del
limite massimo delle spese detraibili si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
Così, ad esempio, le spese sostenute nel 2010 per lavori iniziati
in precedenza, danno diritto alla detrazione solo se le spese sostenute
in anni precedenti, complessivamente considerati, non superano il
limite di 48mila euro per ciascuno immobile.