Cade la procedura di espropriazione sei il cittadino non viene informato tempestivamente
Nei
procedimenti di espropriazione per pubblica utilità maggiore tutela ai
cittadini. Infatti il mancato avviso personale imposto dall’art. 7 l.
241/1990, non superato dalla prova di conoscenza o dalla effettiva
partecipazione al procedimento autonomo prodromico alla declaratoria di
pubblica utilità di un’opera, rende illegittimo il provvedimento
conclusivo dello stesso.
Lo ha sancito il Tar del Lazio con la
sentenza n. 41 del 5 gennaio 2010, secondo cui “in tema di espropriazione,
al privato proprietario di un’area interessata dalla realizzazione di
un’opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale
comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di
interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione e,
quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell’approvazione
del progetto definitivo, essendo preciso onere dell’amministrazione
comunicare agli interessati l’avvio del procedimento sin dalla fase
procedimentale preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, per
mezzo della quale i beni dei privati sono immediatamente sottoposti ad una
precisa qualità giuridica di subordinazione alla realizzazione di un’opera
pubblica ed al conseguente regime di espropriabilità; ancora, in tema di
provvedimenti ablatori, l’obb ligo di avviso di avvio del procedimento ex
art. 7, l. 241/1990 non costituisce un adempimento formalistico, essendo
finalizzato invece alla realizzazione del principio sostanziale della
partecipazione procedimentale, diretto a consentire al privato di avere
conoscenza del provvedimento in itinere ed, eventualmente, di interloquire
con l’amministrazione introducendo nella dinamica procedimentale
l’apprezzamento degli interessi di cui è portatore, per consentirne la
comparazione con gli altri interessi coinvolti, pubblici e privati. Ne
deriva che il mancato avviso personale imposto dall’art. 7 l. 241/1990,
non superato dalla prova di conoscenza aliunde o dalla effettiva
partecipazione al procedimento autonomo prodromico alla declaratoria di
pubblica utilità di un’opera, rende illegittimo il provvedimento
conclusivo dello stesso”.