Calciatori rissosi, stadio bandito
Dura presa di posizione della Corte di Cassazione contro lo scatenarsi di disordini allo stadio. Qualunque tesserato della Figc, che sia allenatore o giocatore, che si renderà protagonista di una rissa in campo o negli spogliatoi d’ora in poi, oltre che subire una squalifica dalle attività sportive, potrà essere anche bandito dallo stadio con un provvedimento del questore come avviene già per i tifosi.
Un provvedimento che forse potrà aiutare a sconfiggere la violenza negli stadi e non intesa come quella sugli spalti bensì sul terreno di gioco. Atteggiamenti come quelli di Johnatan Zebina di domenica scorsa o, andando a ritroso nel tempo a ricercare il famoso calcio di Eric Cantona ad un tifoso, o ancora più semplicemente risse scatenatesi tra giocatori in campo sono passibili di sanzioni come il divieto temporaneo d’ingresso negli stadi. Questa sorta di “Daspo” nei confronti di allenatori e calciatori è stato legittimato dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata su un’ordinanza emessa dal questore di Caserta che aveva disposto l’allontanamento dai campi di calcio, per rissa, nei confronti di un dirigente e un calciatore appartenenti alla società sportiva “Calvi Risorta”.Il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva convalidato il provvedimento del questore sostenendo che tali restrizioni non si applicano alle condotte nei campi di gioco o per tesserati delle federazioni sportive per i quali “esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali“. La terza Sezione Penale ha, invece, accolto il ricorso del Pm contro la sentenza del tribunale ritenendo errata questa tesi: “Poiché si pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione per condotte astrattamente costituenti reato“. Gli imputati, pertanto, per 18 mesi avranno l’obbligo di presentarsi presso la stazione dei carabinieri in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla società sportiva Calvi Risorta perché dicono i giudici della Cassazione “va affermato il principio secondo il quale le misure adottabili ai sensi dell’articolo 6 della legge numero 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva“. Un precedente importante contro la violenza per non lasciare impunito chi considera un campo di calcio come zona franca dove poter agire anche in violazione della normale condotta civile.