Calunnia e simulazione di reato
La calunnia (art. 368 del codice penale) è uno dei reati più
odiosi; lo commette chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza,
anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o
ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente, o simula a suo carico le tracce di un reato. Si punisca con la reclusione da 2 a 6 anni. Sono previsti aumenti di pena proporzionati
alla gravità del reato calunniosamente addebitato, e quindi alle
sanzioni nelle quali la persona calunniata rischia d’incorrere. Al
contrario, la pena è ridotta se la calunnia ha per oggetto un fatto previsto come contravvenzione.
Simile alla calunnia è la simulazione di reato,
che si ha quando (art. 367 c.p.) taluno, con denuncia, querela,
richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta
all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo
di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, o simula
le tracce di un reato, la cui credibilità è tale da far iniziare un
procedimento penale volto ad accertarlo: è il caso di chi denuncia
di essere stato derubato del denaro incassato per conto del datore di
lavoro. Si punisce con la reclusione da 1 a 3 anni. Anche in questo
caso la pena è diminuita se la simulazione ha per oggetto un fatto previsto come contravvenzione.
La differenza fra
calunnia e simulazione di reato sta nel fatto che, mentre con la
calunnia si accusa di un reato una persona che il calunniatore sa
essere innocente, con la simulazione di reato l’accusa è rivolta contro
ignoti.
Da non confondere con la calunnia è anche l’autocalunnia
(art. 369 c.p.), che si ha quando taluno, mediante dichiarazione a una
delle Autorità di cui sopra, anche se fatta con scritto anonimo o sotto
falso nome, o mediante confessione davanti all’Autorità Giudiziaria, incolpa se stesso di un reato, o di un reato commesso da altri:
è il caso del padre che si accusa del furto commesso dal figlio. Si
punisce con la reclusione da 1 a 3 anni. Non è punibile chi ha commesso
il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se
stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile danno alla
libertà o all’onore.