Cambiano gli studi settore: sanzioni più pesanti
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di sabato scorso del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 giugno 2012 di approvazione dei correttivi ”crisi”, l’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, periodo di imposta 2011, che sono parte integrante di Unico 2012. L’approvazione dei modelli e’ prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Sempre sul sito, nella sezione dedicata agli studi di settore, da oggi, e’ anche disponibile la versione aggiornata di Gerico. La gamma dei modelli e’ composta da 51 studi per il settore delle manifatture, 61 studi per quello dei servizi, 24 studi per i professionisti, 70 studi per il commercio. L’intera modulistica e’ stata adeguata al momento di crisi economica e tiene conto delle modifiche ai 206 studi di settore previste dal decreto ministeriale 26 aprile 2012 e degli interventi correttivi, applicabili ai medesimi studi per il solo periodo di imposta 2011, previsti dal decreto ministeriale 13 giugno 2012.
Le istruzioni per i 206 modelli indossano quest’anno per la prima volta la nuova veste grafica ”a tutta pagina” anziche’ le tre colonne dei precedenti. Il restyling dell’impaginazione rende piu’ facile la lettura. Tutti i modelli e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet dall’Agenzia delle Entrate e possono essere utilizzati, purche’, in fase di stampa, siano rispettate le caratteristiche tecniche previste nell’allegato al provvedimento. E’ stata introdotta, nelle ”Modalita’ di compilazione” delle istruzioni, un’avvertenza specifica per i contribuenti cosiddetti ex ”minimi”. In particolare, e’ stato specificato che i contribuenti, che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei ”minimi”, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e relativo al quel particolare regime fiscale.
Il prospetto, dedicato ai contribuenti che esercitano due o piu’ attivita’ di impresa che non rientrano nello stesso studio di settore, puo’ essere comunque compilato anche se i ricavi derivanti dalle attivita’ non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. Sulla base delle novita’ normative introdotte dal Dl 98 del 2011, per i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l’applicazione degli studi di settore, entrano in vigore sanzioni piu’ onerose rispetto al passato. In particolare: in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471 del 1997).
In caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la sanzione massima e minima, prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, e’ elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore (artt. 1, comma 2-bis.1 e 5, comma 4-ter, del Dlgs 471 del 1997e art. 32, comma 2-ter, del Dlgs 446 del 1997).