Cambio norme su pagamento anticipato canone locazione e su rimborso spese condominiali
Confedilizia segnala che per il proprietario di casa che deve essere rimborsato
delle spese condominiali poste a carico dell’inquilino non esiste più il
limite temporale dei due anni. Inoltre, anche il limite temporale massimo di tre mesi al pagamento anticipato del
canone di locazione è stato cancellato. Questi provvedimenti regolavano
“in via transitoria la locazione degli immobili urbani, interamente
ridisegnata della legge sull’equo canone, ma che la giurisprudenza
considerava ancora in vigore. Il che certo non giovava alla chiarezza e
coerenza del quadro normativo”.
Questo è quanto dichiarato da Confedilizia : “L’applicabilità della disposizione sul pagamento anticipato dei canoni
non consentiva alle
parti di concordare liberamente le modalità di pagamento della pigione,
in particolare, con riguardo alle locazioni ad uso diverso
dall’abitativo. Ora, anche per queste, ciò sarà possibile”.
“Nulla cambia, invece, per i contratti di locazione agevolati
(quelli redatti sulla base degli Accordi che la Confedilizia stipula
con i sindacati degli inquilini) i quali, in ogni caso, devono
conformarsi ai tipi di contratto ministeriali. Per i contratti di
locazione in corso – conclude Confedilizia – sia che si tratti di
locazioni abitative sia che si tratti di locazioni ad uso diverso,
occorrerà fare riferimento a quanto in proposito stabilito nell’atto.
Qualora fossero previste pattuizioni di corresponsione anticipata di
diverse mensilità di canone, esse devono ritenersi pienamente valide (a
parte il caso dei contratti agevolati, per i quali si deve comunque
fare riferimento alle prescrizioni dell’apposito decreto ministeriale,
finché non sia modificato). Ove così non fosse, le parti potrebbero
comunque ricontrattare, di comune accordo, le modalità di pagamento
della pigione”.
pagamento quote condominiali Chiedo cortesemente se ci sono variazioni in merito ai pagamento insoluti di condomini, se questi non pagano cosa deve fare un’amministratore e se vero che ci sono spese legali e che debba il condominio. se appunto questoi condomini non pagano è vero che c’è l’obbligo che a far fronte sia il restante condominio non moroso a pagare? Infine il ns. amministratore ha proposto per interventi straordinari di fare un mutuo: se fosse individuale penso non ci siano problemi in quanto sarà la banca a rivalersi su chi non paga ma, se è condominiale dovranno sempre gli onesti a pagare per chi non lo è? E ancora può un condomino rifiutarsi di fare il mutuo e pagare subito ciò che gli spetta ed essere assolto da qualsiasi problema? Vi ringrazio anticipatamente ma, purtroppo non si riesce capire cosa il ns. amministratore dice anche perchè ormai sono due anni che qualcuno non paga o paga parzialmente e si è dovuto ricorrere a nu piccolo fondo cassa che si stava accantonando per intervenire sulle spese straordinarie. di nuovo Grazie, katia