Canone di depurazione: pagano tutti, anche chi non ha il depuratore
La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è stata dovuta dagli utenti anche se questi non avevano i depuratori o se gli apparecchi di depurazione erano momentaneamente inattivi. La sentenza n. 335/2008 del 10 ottobre 2008, implicitamente, dichiarava l’illegittimità costituzionale di tali norme, ma successivamente, con l’inserimento di un articolo nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, la cosa è stata resa ben più chiara: devono pagare tutti, anche chi non si serve del depuratore! Nello specifico, la tariffa di depurazione è dovuta anche “nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione”.
Per ciò che concerne la citata sentenza, è possibile avere un rimborso, ma laddove i gestori abbiano già avviato le opere di realizzazione o anche la sola progettazione degli impianti il canone andrà pagato, e il rimborso, se dovuto, sarà comunque rateizzato, in forma parziale e sarà erogato entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009
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