Canone Rai: respinto il ricorso di un consumatore
È stato respinto dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo il ricorso di un
consumatore che non aveva pagato il canone Rai, motivo per cui la Guardia di Finanza gli aveva sigillato il televisore.
Sentenza ingiusta, a parere dell’associazione Noiconsumatori.it poichè
«crediamo che è ora di farla finita con il canone, in generale, ovvero non solo il canone Rai ma anche, ad esempio, con il canone Telecom – afferma l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noiconsumatori.it- . In particolare, la sentenza ci sembra davvero illegittima poichè, vogliamo ricordare ai consumatori, la normativa sul canone Rai risale al dopoguerra – della prima guerra mondiale-, addirittura al 1938. Essa è disciplinata da un
Regio Decreto Legge (R.d.l. n. 246 del
21/02/1938) che all’articolo 1 stabilisce che ‘chiunque detenga uno o
più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è
obbligato al pagamento del canone di abbonamento’. Dunque – continua Pisani- implicitamente, la normativa prevede che si paghino anche i computers con collegamenti ad internet e quant’altro. Nel 1938, ovviamente, non si poteva prevedere tanta tecnologia, ma è pur vero che i computers, i palmari, i cellulari sono ‘apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni’. Dunque, crediamo che la pretesa di pagare il canone Rai, per i motivi sopra elencati, sia contraddittoria alla base nonché moralmente ingiusta!
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Canone abbonamento TV A maggior ragione, oserei dire gli apparecchi menzionati nel Regio Decreto Legge (R.d.l. n. 246 del 21/02/1938) che all’articolo 1 stabilisce che ‘chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento’, dunque tali apparecchi,oggi, se non dotati di “decoder digitale terrestre” integrato, non sono più adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e, quindi, è considerata la necessità di acquistare – a spese proprie – un dispositivo “decoder digitale terrestre” per "tradurre" il segnale digitale in analogico, qualora all’utente interessi l’utilizzo di tale apparecchio, viceversa, detto apparecchio rappresenta solo un soprammobile, perciò il presente decreto si può anche abrogare, non ha valore di esistere, e quindi Imposta “Canone di abbonamento TV ” può essere abolita. Auspicando tale abolizione e concorde con tutte le vs. iniziative. Saluti
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