Carabinieri: nei test di ammissione al corso ufficiali il test psichiatrico non è determinante al buon esito della prova
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue. Il ricorrente ha partecipato al concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al primo armo del 189° Corso dell’Accademia per la Formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI del 13 ottobre 2006, 4^ Serie Speciale, n. 78. In base a quanto stabilito dall’art. 10 del bando di concorso, il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta di cultura generale prevista dall’articolo 9 del medesimo bando, con il punteggio di 22/30, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali. In data 8.6,2007, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti Sanitari di controllo, ha comunicato che il concorrente aveva riportato il giudizio definitivo di “idoneo” all’esito degli accertamenti sanitari di controllo. Successivamente, il ricorrente ha ricevuto l’atto impugnato con il quale gli è stato comunicato che la Commissione per gli accertamenti attitudinali, esaminato il protocollo delle prove sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione per l’intervista attitudinale di selezione) aveva espresso nei propri confronti il giudizio di “non idoneo”, ragion per cui egli era stato escluso dal concorso ai sensi dell’art. 10, comma 4, del bando di concorso. Ritenendo illegittimi tale provvedimento e gli atti presupposti, l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. Con ordinanza del 12 dicembre 2007 n. 5723 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente. Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese. All’udienza del 5 maggio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.