Carta di credito smarrita: commerciante responsabile per omesso controllo firma
Nel caso di indebito utilizzo della carta di credito, gli esercenti attività commerciali sono tenuti a verificare l’apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella sul modulo di spesa scaricato dal POS, chiedendo, altresì, il documento d’identità del cliente, mentre la banca deve effettuare il controllo al momento di erogare le somme a credito del commerciante delegatario.
E’ quanto deciso del Tribunale di Taranto con la sentenza 6 novembre 2012.
Nel caso in oggetto, la carta di credito, smarrita dall’istante, era stata utilizzata abusivamente da ignoti, che avevano effettuato degli acquisti presso diversi esercizi commerciali. L’interessato, dapprima aveva pagato una buona parte dell’addebito, poi aveva proposto ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria per veder riconosciuto, non solo il diritto di rifiutarsi di pagare il residuo, ma anche quello di ottenere la restituzione di quanto versato.
La banca invece contestava l’assunto di controparte, posto che l’omessa custodia e soprattutto l’intempestiva denuncia integravano una forma di colpa grave del cliente.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda ed avverso tale sentenza, parte soccombente proponeva appello.
Il Tribunale adìto ha accolto l’appello e riformato la sentenza impugnata sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Il Giudicante ha precisato che nel rapporto di natura contrattuale banca – commerciante, il delegatario è tenuto a controllare l’apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella resa sul modulo di spesa scaricato dal POS, perché la carta appare regolare ed esiste il credito.
Inoltre, il commerciante dovrebbe richiedere la carta d’identità se non conosce il cliente, soprattutto come nel caso in esame la spesa risulti elevata o la firma diversa da quella apposta sulla carta.
Il controllo da parte della banca potrà essere effettuato in un secondo momento, quando si tratta di erogare le somme a credito del commerciante delegatario, rifiutandolo, o qualora sia già avvenuto lo spostamento di ricchezza, agendo nei suoi confronti per ottenere la restituzione della somma versatagli.
Pertanto, in caso di utilizzo indebito di carta di credito, occorre evidenziare la sussistenza della responsabilità in capo al commerciante, il quale è venuto meno agli obblighi di diligenza minima, quali quelli che si concretano nella verifica dell’identità del cliente e della grossolana diversità della firma apposta sulla memoria di spesa.
Il Giudice di prime cure aveva sostenuto invece la responsabilità del titolare della carta, in quanto lo stesso ne aveva denunziato lo smarrimento con ritardo. In realtà, non può dirsi in colpa grave il cliente, per essersi accorto con ritardo dello smarrimento della carta, bensì la colpa più evidente, suscettibile di integrare la colpa grave doveva essere addossata ai commercianti; i quali, pur in presenza di firme grossolanamente diverse da quelle proprie del cliente, autorizzavano l’acquisto, presumibilmente senza richiedere il documento di identità.