Cartella di pagamento: in caso di irreperibilità relativa va notificata ex art. 140 cpc
Con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui prevede – in caso di irreperibilità relativa del contribuente – che la notifica della cartella possa avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600/1973.
Ciò a fronte della necessaria distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa.
Mentre, infatti, a tal proposito, in merito alla notifica delle cartelle esattoriali, nulla dice l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale, in tutte le ipotesi di irreperibilità, troverebbe applicazione la lettera e) dell’art. 60 sull’irreperibilità assoluta, con la conseguenza che l’agente notificatore, preso atto dell’assenza del contribuente in data della notifica, deposita l’atto nella casa comunale con perfezionamento della notifica decorrente dal giorno successivo, lo stesso discorso non vale per gli avvisi di accertamento.
Per questi ultimi, invece, nel caso di irreperibilità relativa, è applicabile soltanto l’art. 140 c.p.c., che testualmente così dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”; mentre, in caso di irreperibilità assoluta, è applicabile l’art. 60, comma 1, lett. e), che testualmente così dispone: “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’ avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del Codice di procedura civile in busta chiusa e sigillata si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;”.
Orbene, tale disparità di trattamento, in merito alle cartelle di pagamento, ha reso opportuno il ricorso al vaglio del giudice delle Leggi, al quale tale diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto “relativamente irreperibile”) non è apparsa riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Nella specie, secondo il Giudice delle Leggi, per ricondurre a ragionevolezza il sistema, <<è necessario, nel caso di irreperibilità “relativa del destinatario”, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento.
A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 c.p.c. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”).>>.
Pertanto, per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p. c.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto – «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
In tal modo, quindi, il Giudice delle Leggi non solo ha parificato le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali con evidente garanzia del principio di uguaglianza, ma, soprattutto, ha garantito il diritto di difesa del contribuente, al quale viene consentita una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212).