Cartella di pagamento nulla se non è chiara la motivazione
La Cassazione – con l’ordinanza n. 15188 del 18 giugno 2013 – ha confermato l’ormai pacifico e consolidato orientamento secondo il quale in ipotesi di liquidazione di imposta:
- la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata;
- la cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti e consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie il giudice aveva erroneamente affermato, invece, l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che di fatto aveva avuto il contribuente.
La Suprema Corte ha ribattuto a tale assunto che “nessuna equipollenza assume rilievo essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella”.
In tal senso, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano annullato l’atto impugnato dal contribuente, ovvero una cartella di pagamento per il recupero dell’Iva di cui si lamentava la carenza di motivazione.
Fonte: www.fiscopiu.it