Cartella di pagamento: sulla notifica per irreperibilità interviene la Corte Costituzionale
Una sentenza di ieri della Corte Costituzionale ha eliminato la differenza di disciplina tra le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento nel caso di notifica delle stesse per “irreperibilità del destinatario”.
Chiariamo meglio, e in termini pratici, cosa ha cambiato la sentenza.
Nel caso in cui sia impossibile notificare un atto dell’amministrazione fiscale a causa dellairreperibilità o incapacità o rifiuto del destinatario, il soggetto notificante è tenuto ad alcuni adempimenti che, sino a ieri appunto, erano differenti a seconda di ciò che doveva notificare. In particolare:
– per gli avvisi di accertamento: riscontrata l’irreperibilità del destinatario, il notificante deposita una copia dell’atto nella Casa Comunale, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e gliene dà notizia con raccomandata a.r.;
– per le cartelle di pagamento: verificata l’irreperibilità del destinatario, l’Ufficiale Giudiziario è tenuto invece solo al deposito della copia dell’atto nella Casa Comunale, ma di tale deposito non deve darne notizia all’interessato, né con l’affissione alla porta, né con l’invio della raccomandata a.r. [3].
Secondo la Corte, quest’ultima disciplina (quella prevista per le cartelle di pagamento) non garantiva l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, del tentativo di notifica; peraltro, la diversità di procedimento tra i due casi appariva ingiustificata.
Così da oggi, nel caso di irreperibilità del destinatario, il notificante dovrà effettuare, anche per le cartelle di pagamento, lo stesso procedimento di notifica già previsto per gli avvisi di accertamento: quindi, dopo il deposito nella Casa Comunale, si dovrà avvisare il destinatario con l’affissione dell’avviso e l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il contribuente non andrà a ritirare l’atto in Comune, la notifica si considererà perfezionata dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Dunque i termini per impugnare l’atto decorrono dal decimo giorno dopo la spedizione di tale raccomandata o dal ritiro del piego, se anteriore.