Cartella esattoriale, ricorsi
In caso di
mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori
addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa)
calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione
aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno
dalla data di notifica della cartella, e ovviamente le spese
inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la
cui quantificazione non puo’ essere preventivata. Gli
interessi di mora sono fissati da decreti del Ministeo delle
Finanze. L’attuale e’ del 6,8358%, decorrente dal
1/10/2009. Il precedente, ridotto notevolmente, era
dell’8,4% (DM 28/7/2000).
ERRORI EVIDENTI E CARTELLE “PAZZE”:
RIESAME E ANNULLAMENTO “AMICHEVOLE”
In
tutti i casi in cui sulla cartella vi e’ un errore palese,
come l’errore di persona, l’evidente errore logico o di
calcolo, doppia imposizione, tributo gia’ pagato, mancata
considerazione di diritti a riduzioni, etc., e’ consigliabile
tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda
dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente
all’ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con
la procedura di contestazione formale.
Cio’ tramite il
cosiddetto istituto dell’AUTOTUTELA, una procedura
stragiudiziale che viene messa in atto inviando all’ente
creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta
semplice contenente gli estremi dell’atto e i motivi per i
quali se ne chiede l’annullamento o la correzione, allegando
la documentazione che dimostra l’errore.
Attenzione,
pero’. La procedura di autotutela non sospende
automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale
(presso il giudice di pace o la commissione provinciale
tributaria, a seconda dei casi). E’ quindi consigliabile agire
tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga
concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti
a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei
casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non
puo’ essere piu’ presentato.
Se si
ottiene l’annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene
liquidato dal concessionario per conto dell’ente creditore.
Cio’ tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o
con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i
dettagli e’ bene riferirsi al concessionario, che potrebbe
prevedere modalita’ di rimborso diverse (art.26 d.lgs.112/99
cosi’ come modificato dal decreto fiscale collegato alla
finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge
222/07).
SE
SI PAGA TROPPO
Nei
casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per
errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta
euro, l’esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite
notifica di una comunicazione contenente le modalita’ di
restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa
notifica. Se
il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale
notifica, o comunque in tutti i casi in cui l’eccedenza NON
superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal
pagamento), l’agente della riscossione riversa le somme
eccedenti all’ente creditore (inps, agenzia delle entrate,
comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora
il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad
un’apposita’ contabilita’ speciale.
In
questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il
rimborso delle somme pagate in piu’ all’ente creditore o allo
Stato, entro lo specifico termine di
prescrizione.
Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi’
modificato dal d.l.112/2008