Cartella esattoriale, scheda pratica
NOTIFICA
IN CASO DI CAMBIO INDIRIZZO
Per
la legge le modifiche di indirizzo hanno effetto decorsi 30
giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in
Comune. Quindi le notifiche fatte in questo arco di tempo al
vecchio indirizzo sono valide.
In
caso di mancata variazione anagrafica la notifica al
vecchio indirizzo e’ sempre valida,
ovviamente.
Fonte
legislativa: Art.60 dpr 600/73 cosi’ come modificato dal
dl 223/06 a seguito della sentenza Corte Costituzionale
360/2003 che aveva dichiarato incostituzionale il precedente
termine di 60 gg. E’ da precisare che per la Cassazione
-sentenza 26542/08- le notifiche effettuate prima del
4/7/06 (data di entrata in vigore del decreto suddetto)
presso la vecchia residenza sono nulle pur se effettuate entro
60 giorni successivi alla variazione anagrafica. Per quelle
effettuate dopo il 4/7/06 vale invece il termine di 30 giorni
introdotto dal dl 223/06 (quindi sono valide se effettuate
entro 30 giorni dalla variazione
anagrafica).
A CHI CHIEDERE
INFORMAZIONI
Per quanto riguarda
strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come
pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le
eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della
stessa (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca, etc.), le
informazioni possono essere richieste direttamente al
concessionario emittente. Si tenga presente, in merito, che
l’agente della riscossione deve conservare le relate di
notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della
cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e’
tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.
Per
quanto riguarda invece il tributo in se’ e gli atti precedenti
-pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi
utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia
degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche),
l’organo a cui rivolgersi e’ l’ente impositore specificato
nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” (Il comune, l’agenzia
delle entrate, etc.etc.).
Ricordiamoci, infatti, che il
concessionario e’ un intermediario che si occupa
esclusivamente della riscossione.
COME PAGARE,
RATEIZZAZIONE
Se si accerta che le
somme sono dovute il pagamento dev’essere effettuato entro 60
giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un
accordo in tal senso.
Normalmente il pagamento e’
eseguibile presso gli sportelli dell’agente della riscossione,
tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la
propria banca.
RATEIZZAZIONE
Dal 1/3/08 (vedi
nota*) la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il
debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta’
finanziaria, deve essere richiesta all’agente della
riscossione che la concedera’ valutando liberamente il caso.
Non vi e’, a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Ad
oggi la legge prevede la possibilita’ di ottenere la
rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili
sulle quali sono applicati gli interessi.
Equitalia,
con varie direttive di gruppo, ha chiarito la procedura
rendendola omogenea per tutte le societa’ di riscossione ad
essa collegate.
La domanda (istanza) va presentata od
inviata agli uffici dell’esattore che ha emesso la cartella
(Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere
redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come
specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello
dell’Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della
temporanea difficolta’ e allegando copia della cartella. Il
nostro consiglio e’, non scegliendo la consegna a mano,
inviare la domanda per raccomandata a/r. Piu’ avanti
riportiamo il link alla modulistica approntata da
Equitalia.
Le situazioni tipiche di “temporanea
difficolta’” sono definite da Equitalia, a titolo
prettamente esemplificativo, come:
– la carenza temporanea
di liquidita’ finanziaria;
– lo stato di crisi aziedale
dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni
temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali,
processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione
aziendale, etc.);
– la trasmissione ereditaria
dell’obbligazione iscritta a ruolo;
– la contestuale
scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al
pagamento di tributi e contributi;
– la precaria situazione
reddituale.
Alla presentazione dell’istanza segue, da
parte dell’agente della riscossione, la consegna o notifica
(anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del
procedimento, con indicazione del responsabile. Il
contribuente dovra’ a tal fine fornire un indirizzo (domicilio
speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la
pratica. La conclusione dell’istruttoria, quindi
l’accettazione o il rigetto della richiesta, dovra’ essere
motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della
domanda. Il contribuente avra’ a questo punto dieci giorni di
tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche’
l’agenzia di riscossione notifichera’ il provvedimento
definitivo e motivato. Se la rateizzazione viene accettata al
provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di
ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.
Le rate
sono tutte uguali, di importo non inferiore ai 100 euro
se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Fa
eccezione la prima rata, che e’ leggermente piu’ alta perche’
contiene i diritti di notifica della cartella e le spese della
procedura di riscossione. Gli interessi e i compensi del
concessionario devono essere invece rateizzati,
come stabilito da Equitalia con una direttiva di
Gennaio 2009 (n.274). In precedenza essi gravavano tutti sulla
prima rata, che conseguentemente era molto piu’ alta delle
altre.
Per il pagamento della prima rata devono
essere concessi almeno otto giorni di tempo.
Sono
state definite anche delle istruzioni particolarmente
favorevoli per i “piccoli” debitori:
Per debiti di
importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente
della riscossione dovra’ concedere la rateizzazione sulla base
di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in
pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:
–
massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
– massimo
24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
– massimo 36 rate
per i debiti da 3501 a 5.000 euro.
Per debiti di
importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la
verifica dovra’ essere semplificata, mentre per quelli che non
superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in
ambedue i casi le rate massime sono 72).
Le
modalita’ di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000
euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia
una persona fisica o un’azienda. Per le persone fisiche
(nonche’ per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali
semplificati) viene preso in considerazione in via principale
l’indicatore ISEE del nucleo familiare del
debitore/richiedente, dal quale si desume una “soglia di
debito” oltre la quale il contribuente non e’ in condizione di
assolvere l’obbligazione in un’unica soluzione. La
cerificazione dell’ISEE (indicatore situazione economica
equivalente, volgarmente detto “riccometro”) puo’ essere
ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in
Comune.
Sui siti internet delle societa’ del gruppo
Equitalia verra’ messo a disposizione un simulatore che
consentira’ a ciascun contribuente di prevedere il numero di
rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che
comunque dovra’ essere confermato dall’esattore.
La
situazione di temporanea difficolta’ economica, in ogni caso,
puo’ essere fatta valere indipendentemente dall’ISEE. Il
debitore/richiedente potra’ fornire anche prova di particolari
condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della
situazione redittuale risultante proprio dall’ISEE.
Tali
condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione
del rapporto di lavoro per un dipendente, l’insorgenza di una
grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti
spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse
relative a contributi, tasse, etc.
Per quanto riguarda
le domande presentate dalle ditte individuali con contabilita’
ordinaria o dalle societa’ (di persone, di capitali,
cooperative, etc.), la determinazione della situazione di
temporanea obiettiva difficolta’ economica viene valutata
tramite degli indici di bilancio (indice di liquidita’ e
indice Alfa) sui quali non ci
soffermiamo.
L’importanza di una richiesta
tempestiva
Una interessante novita’ introdotta dal
1/3/2008 (vedi nota*) e’ che la domanda di rateizzazione puo’
essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano
partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato
pagamento, il fermo amministrativo dell’auto, l’ipoteca sulla
casa, etc.
Equitalia chiarisce comunque che la richiesta di
ratizzazione NON sospende tali procedure ne’ impedisce la loro
attivazione.
Diversamente, l’ottenimento della
rateizzazione SOSPENDE di fatto le procedure eventualmente
avviate ed impedisce che se ne avviino di nuove (su questo
particolare aspetto, in realta’, Equitalia si riseva di
decidere caso per caso, valutando presumibilmente la buona
fede del contribuente).
Considerando quanto sopra e’ facile
capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare
la domanda, considerando anche i tempi massimi di
istruttoria.
L’importanza di pagare puntualmente le
rate
La procedura di rateizzazione si perfeziona col
pagamento della prima rata, con conseguente revoca delle
misure cautelari eventualmente gia’ avviate (fermo, ipoteca,
etc.). Se essa non viene pagata puntualmente, oppure se non
vengono pagate successivamente due rate consecutive, il
beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra’
pagare l’intero debito in un’unica soluzione, senza poter piu’
chiedere rateizzazioni.
Il riferimento per ogni
informazione piu’ specifica e’ l’ufficio del
concessionario/agente della riscossione che ha emesso la
cartella. A quanto ci risulta verra’ emesso a breve un nuovo
modello di cartella contenente tutte le indicazioni utili per
presentare la domanda di rateizzazione.
Il
simulatore e la modulistica di Equitalia
Equitalia ha
predisposto dei moduli pronti diversi a seconda del tipo di
domanda. Per le domande presentate da persone
fisiche per debiti totali fino a 5.000 euro puo’
essere utilizzata questa nostra modulistica (approntata in
base al modello predisposto da Equitalia: clicca
qui
In tutti gli altri casi (domande per importi
superiori presentate da privati oppure domande presentate da
aziende) i moduli si trovano a questo link, dove e’ anche
disponibile un simulatore per calcolare le rate: clicca
qui
Note importanti
– (*) La norma,
contenuta nell’art.19 del dpr 602/73, e’ stata recentemente
modificata sia dal decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007) che
dalla relativa legge di conversione (legge 31/2008). In
precedenza la rateazione era richiedibile all’ente impositore
(quello che vanta il credito nei confronti del contribuente),
ed i termini erano: 60 rate massime oppure sospensione del
pagamento per massimo un anno con successiva ripartizione
dello stesso in massimo 48 rate mensili.
– le regole
inerenti la rateizzazione, benche’ contenute in una legge che
disciplina le imposte sui redditi (il d.p.r. 602/73, art.19 e
21), e’ stata estesa a tutte le riscossioni tramite ruolo
disciplinate dal d.lgs.46/99 (si vedano gli articoli 7, 17, 18
e 26 dello stesso), ovvero quelle relative alle entrate dello
Stato in generale, alle entrate degli altri enti pubblici
anche previdenziali e degli enti locali (regioni, province,
comuni). Sono rateizzabili secondo questi principi quindi, le
cartelle relative a multe, contributi inps, tarsu, tia, ici,
tosap, etc.etc..
MANCATO PAGAMENTO: COSA
SUCCEDE?
Se non si paga la cartella
entro 60 giorni dalla sua notifica l’agente della
riscossione puo’ mettere in atto le procedure esecutive che
ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va
dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca
sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata
(pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del
debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati
anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in
ambito lavorativo (nella misura massima di un
quinto).
L’ipoteca sugli immobili puo’ essere
iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito,
vedi nota *- per un importo massimo pari al doppio del debito
complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso,
nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della
cartella. Al debitore deve comunque pervenire una
comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i
dettagli utili all’individuazione del debito. Se il debitore
ancora non paga si procede con l’espropriazione
forzata.
L’espropriazione forzata degli immobili
(pignoramento e vendita coatta) puo’ essere messa in atto solo
per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La
preventiva iscrizione di ipoteca non e’ obbligatoria a meno
che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore
dell’immobile. In questi casi l’agente della riscossione deve
prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia
avvenuto il pagamento- procedere all’espropriazione. Nel caso
in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella
occorrera’ la notifica di un preavviso contenente
l’intimazione a pagare entro 5 giorni.
Per quanto
riguarda il fermo dei beni mobili ed il
pignoramento (di beni mobili e immobili nonche’ dei
crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la
lettura delle schede pratiche inserite tra i
link.
L’agente della riscossione puo’ inoltre, quando
lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei
confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere
l’ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia’
avviata.
Nota (*): Rilevante, in
merito all’iscrizione di ipoteca, e’ la sentenza di Cassazione
(sezioni unite) n.4077 del 22/2/2010. Essa, brevemente,
estende anche all’iscrizione di ipoteca il limite minimo di
8.000 euro (per quanto riguarda il debito) che la legge
riserva alle azioni esecutive (art.76 dpr 602/73). Cio’ in
quanto essa rappresenta un atto “preordinato e strumentale
all’espropriazione immobiliare”. Le conseguenze di questa
sentenza possono essere diverse. Stante il fatto che a nostro
parere da oggi le ipoteche non possono essere iscritte per
debiti inferiori agli 8.000 euro, ci risulta che Equitalia
stia valutando cosa fare per le ipoteche gia’ iscritte. Nel
frattempo molti contenziosi si stanno gia’
aprendo.
Fonte: d.p.r. 602/73 art.49, 50, 76, 77, 86
e 87 e codice civile art. 2910