Cartella esattoriale su contributi previdenziali: decide il giudice ordinario Cassazione civile , SS.UU., ordinanza 18.03.2010 n° 6539
E’ competente il giudice ordinario per i ricorsi relativi a cartelle
esattoriali notificate da Equitalia per il mancato pagamento dei
contributi INPS.
E’ il principio sancito dalla
Suprema Corte con la sentenza 18 marzo 2010, n. 6539 con cui i giudici
di legittimità hanno messo un “punto chiaro e fermo” ad una questione
quanto mai ostica.
La questione oggetto
di contestazione è, infatti, abbastanza complicata nonché interessante
per i vari punti “toccati” in giudizio; esaminiamo, pertanto la
vicenda, al fine di sviscerare la questione nei suoi peculiari aspetti.
Il
tutto nasceva dal fatto che una srl riceveva una cartella esattoriale
per mancato pagamento di contributi previdenziali; in seguito a ciò la
stessa società decideva di impugnare la cartella esattoriale nei
confronti di Equitalia Gerit spa, sia con ricorso innanzi al Tribunale,
quale giudice del lavoro, sia alla Commissione tributaria provinciale.
La ricorrente proponeva, poi, regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, allo scopo di “sapere” quale fosse il giudice competente in ordine al processo nel quale era parte.
Cioè……E’
competente il giudice tributario, secondo gli articoli 2, comma 1, e 19
del decreto legislativo 546/1992, oppure il giudice del lavoro, in
applicazione dell’articolo 24, comma 5 del D.lgs. 46/1999”???….questo
il dubbio da sciogliere…..
In ordine a ciò la società provvedeva, inoltre, anche alla formulazione di due quesiti di diritto, e nello specifico i seguenti:
–
l’applicabilità del sopra citato decreto 546/1992 piuttosto che del
decreto 46/1999, considerando, anzitutto, l’unificazione degli istituti
assistenziali e previdenziali nell’ente principale, ovvero l’INPS, come
soggetto devoluto al pagamento di pensioni e assistenza sanitaria;
–
e la giusta interpretazione da dare alla facoltà del cittadino, inteso
quale contribuente, di proporre opposizione (entro 40 giorni dalla
notificazione della cartella) nei confronti di eccezioni relative
all’iscrizione a ruolo.
La società ricorrente chiedeva se la facoltà del ricorso al giudice del lavoro dovesse essere interpretata quale obbligo oppure quale possibilità alternativa alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
In
sostanza agli Ermellini veniva chiesto se nel caso di specie e in
simili situazioni dovessero essere applicate le norme del contenzioso
tributario.
Ancora si chiedeva alla
Suprema Corte di dichiarare “non manifestamente infondata” la questione
di legittimità costituzionale del decreto 46/1999, all’articolo 24, per
violazione degli articoli 3 e 25 della carta costituzionale,
considerando la diversità dei termini di impugnativa e del giudice
della stessa impugnativa.
I giudici di legittimità, stabiliscono la giurisdizione del giudice ordinario
considerando sia la natura del rapporto previdenziale che il disposto
normativo del citato decreto 46/1999, il quale all’articolo 24 prevede
la possibilità, in presenza di richiesta di contributi previdenziali,
di proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo davanti al giudice
del lavoro (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7399/2007).
In considerazione di ciò
regolamento preventivo di giurisdizione è uno strumento che consente di
risolvere in breve tempo le questioni di giurisdizione: le parti, per
sciogliere il dubbio su quale sia il giudice munito di giurisdizione in
ordine al processo, possono rivolgersi direttamente alle Sezioni unite
della Cassazione affinché decidano sulla questione.
L’utilizzo
di un simile strumento ha permesso di far risaltare, nel caso
esaminato, la natura strumentale della cartella esattoriale: la natura
sostanziale rimane esclusivamente in capo all’oggetto della richiesta
cui la cartella si riferisce, ossia i contributi previdenziali.
Naturale
conseguenza di tale considerazione sul rapporto sottostante, è la
decisione sulla competenza del giudice: in tale contesto il giudice del
lavoro (giudice ordinario)”.
Nella sentenza in commento si legge testualmente che “rientra
nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la
controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un
rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa
azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non
solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 d.
lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina mediante
ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti
agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il
contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può
proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo avanti al giudice del
lavoro”.
La
questione di legittimità costituzionale viene giudicata insussistente
dai giudici della Corte sia per quanto concerne la violazione
dell’articolo 25 della Costituzione, perché la scelta è strettamente
legata alla natura (nel caso di specie previdenziale e non tributaria) dell’obbligazione dedotta in giudizio, sia per quanto concerne il contrasto con l’articolo 3, per evidente mancanza di tertium comparationis (poichè la normativa vigente in materia non consente la possibilità di scegliere un giudice diverso da quello naturale).
Nella decisione in commento i giudici si sono, altresì, ricollegati al precedente orientamento del 2008, secondo il quale “la
cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, e costituisce uno
strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura
sostanziale”, quindi deve essere “impugnata davanti al giudice
competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è
funzionale, a nulla valendo che l’atto non contenga una puntuale
indicazione della fonte di credito fatta valere” (Cass. sentenza n. 3001/2008)”.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 18 marzo 2010, n. 6539
Svolgimento del processo
La
“Centro Gestioni Attività S.r.l. C.G.A.”, avendo ricevuto “una cartella
di pagamento n. ****, relativa a contributi INPS per un totale di Euro
22.344,27, i cui importi si riferiscono agli anni 2000-2001″, l’ha
impugnata nei confronti della Equitalia Gerit S.p.a., sia davanti al
Tribunale di Roma quale giudice del lavoro (proc. n. 12532/09) sia
davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma (proc. n.
14343/09); ha poi proposto regolamento preventivo di giurisdizione,
deducendo che: 1) “trattandosi di un procedimento imperniato su
questioni di assistenza e di previdenza”, in applicazione del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, la giurisdizione competerebbe
al giudice tributario, mentre, in applicazione del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 5, essa spetterebbe al giudice del lavoro, oltre
tutto con diversità dei termini per ricorrere (di sessanta giorni dalla
notifica della cartella, davanti al primo giudice; e di quaranta giorni
davanti al secondo); ed, al riguardo, ha formulato anche due quesiti di
diritto (1. “dal momento che gli istituti assistenziali e previdenziali
sono stati unificati nell’istituto principale, che è l’INPS, il quale
paga le pensioni e l’assistenza sanitaria, si applica il D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, che conferisce la giurisdizione alla commissione
tributaria, oppure il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che da facoltà al
cittadino-contribuente di instaurare il giudizio dinnanzi al giudice
speciale del lavoro appartenente al giudice ordinario?”. 2. Visto che
il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, che da facoltà al
cittadino-contribuente di proporre opposizione nel termine di quaranta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento nei confronti di
eccezioni relative all’iscrizione a ruolo, scrivendo il legislatore che
il contribuente “può” e non “deve”, questo “può” va interpretato come
“deve” oppure questo “può” costituisce una facoltà alternativa alla
disposizione tassativa di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
2, o una facoltà alternativa alla disposizione pure facoltativa del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, visto che anche tale norma
usa il termine “può”?);
2.- inoltre chiede, il
ricorrente, che “vogliano le Sezioni Unite della Corte suprema di
Cassazione dichiarare non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24,
comma 5, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione Italiana
laddove non stabilisce la parità di diritti tra il ricorrente in
materia di contributi per il servizio sanitario nazionale (…) e il
ricorrente in materia di contributi previdenziali (…) e laddove non
stabilisce che entrambi i tipi di ricorrenti abbiano lo stesso giudice
naturale, visto che il servizio sanitario nazionale (già INAM) e l’INPS
sono stati integrati e unificati (…)”.
L’intimata non svolge attività difensiva.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nei sensi riportati in epigrafe.
Motivi della decisione
Per
l’individuazione del giudice munito di potere giurisdizionale, in
ipotesi di pretesa azionata a mezzo di cartella esattoriale, deve
considerarsi che “tale atto costituisce uno strumento in cui viene
enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede
alcuna autonomia; pertanto la cartella esattoriale deve essere
impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al
rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che
l’atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito
fatta valere” (così, per tutte, Cass., Sez.un., 3001/2008).
Ciò
posto, la cartella nella presente sede azionata si riferisce
esclusivamente (con suddivisione per periodi) ai “ruoli emessi
dall’INPS per contributi previdenziali”, con corrispondenti somme
aggiuntive ed interessi di mora. Ne deriva che deve ribadirsi
l’affermazione secondo cui “rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto
diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio
anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo
di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto,
ma anche perchè il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sul
riordino della disciplina mediante ruolo, nell’estendere tale procedura
anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,
espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di
contributi previdenziali può proporre opposizione contro l’iscrizione a
ruolo avanti al giudice del lavoro” (Cass., Sez. un., 7399/2007).
Tale
soluzione – sgombrato il campo dal secondo quesito, che pone in termini
puramente dialettici una non rilevante questione sulla locuzione
impiegata dal legislatore (“può”) per riferirsi al potere di
impugnativa, cui corrisponde sempre (in termini di “deve”) un onere di
impugnare – esaurisce la materia d’indagine, non essendo qui in
discussione anche i contributi dovuti al servizio sanitario nazionale
(rientranti invece nella giurisdizione tributaria: Cass., Sez. un.,
2871/2009). La soluzione stessa priva infine di ogni rilevanza la
proposta questione di legittimità costituzionale del ripetuto D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 5: quanto all’ipotizzato contrasto con
l’art. 3 Cost., (diversità dei termini di impugnativa), per evidente
mancanza di tertium comparationis; quanto al prospettato vulnus
all’art. 25 Cost., (diversità del giudice dell’impugnativa medesima),
perchè la scelta risulta imposta dalla natura (previdenziale ovvero
tributaria) dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010.