Cartelle esattoriali, sospese quelle di importo sotto i 30 euro
Stop cartelle esattoriali di 30 euro: la novità nel D.L. 16/2012
Questi i fatti. L’articolo 3, comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il cosiddetto decreto semplificazioni del Governo tecnico guidato dal professor Mario Monti, ha previsto che: “A decorrere dal 1 luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo”.
Il ricorso della regione Veneto alla Corte costituzionale
Quindi dal 1 luglio dello scorso anno, i debiti con il Fisco di 30 euro, richiesti con multe Equitalia e cartelle esattoriali, venivano sospesi o non iscritti a ruolo. Una novità questa che ha fatto infuriare soprattutto i governatori regionali come quello del Veneto che, rivoltosi alla Corte costituzionale, ha adito l’illegittimità della norma contenuta nel decreto legge n. 16 del 2012. Grave pregiudizio finanziario considerando il fatto che la soglia prima fissata per la non riscossione e iscrizione a ruolo era di lire 32mila ( 16,53 euro), ora innalzata “sproporzionatamente” secondo la Regione Veneto, a 30 euro. La Consulta ha rigettato la tesi dell’illegittimità promossa dalla regione Veneto, sancendo così la fondatezza della novità sulle cartelle esattoriali di importo esiguo, introdotta dal D.L. n. 16 del 2012.