Casa vacanze: se il consorzio stravolge il servizio-spiaggia, il singolo proprietario può solo impugnare la delibera
Discesa a mare con sorpresa. Il socio del consorzio delle case-vacanze
si vede negare prima sdraio e ombrellone dalla direzione e poi il
risarcimento danni accordatogli dal giudice di prime cure: l’ex
magazzino degli attrezzi che si è trasformato in club rappresenta una
nuova forma e più compiuta forma di espletamento del servizio-spiaggia
e il singolo proprietario di un’unità immobiliare del comprensorio non
può rinunciarvi omettendo di pagare le quote. Avrebbe dovuto pensarci
prima impugnando la delibera assembleare. È quanto emerge dalla
sentenza 21588/09, emessa dalla seconda sezione civile della
Cassazione.
Il caso
L’assemblea dei
proprietari ha deciso: il consorzio gestirà l’immobile che sorge sulla
spiaggia utilizzata dai soci ed è di proprietà del Club X; si tratta di
un magazzino destinato in passato a deposito di ombrelloni e sdraio,
con un piccolo punto di ristoro, che si trasforma nel nuovo riferimento
dei bagnanti. Perché il socio ora si rifiuta di pagare le quote?
Sostiene che la gestione del patrimonio del club è un’attività
aggiuntiva, cui si può rinunciare, e che il servizio-spiaggia è già
previsto dallo statuto del consorzio, il quale deve limitarsi a gestire
parti e servizi comuni: il resto è uno snaturamento delle funzioni.
Invece si sbaglia e la prova sta proprio nell’ex magazzino: il fatto
che l’ immobile fosse già usato come deposito dimostra che la gestione
del patrimonio del club in capo al consorzio non costituisce una nuova
attività ma una migliore attuazione del servizio. Il socio contesta una
questione su cui l’ assemblea è sovrana: se l’unica via percorribile
dopo la delibera era l’impugnazione, prima della decisione il socio
avrebbe potuto rendere noto di non voler sostenere altri costi e
l’assemblea, in teoria, aveva il potere di dispensarlo.