Caso Maradona: Istanza di Autotutela
Oggetto: Istanza di Autotutela, inviata per conoscenza anche al Presidente della Repubblica, ai rappresentanti del Governo, ai Parlamentari, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Napoli
Il sig.re Diego Armando Maradona, nato a Lanus (Argentina) il 30.10.1960)
Premesso che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva una serie di avvisi di accertamento (oggi risultanti inesistenti e non visibili), relativi agli anni 1985 – 1990, nei confronti del sig. Maradona nonché nei confronti della SSC Napoli spa e dei sigg.ri De Olivera Filho Antonio(Careca) e De Brito Ricardo Rogerio (Alemao).
Secondo l’assunto dell’Ufficio i tre calciatori (Maradona, Careca e Alemao) avrebbero interposto società di sponsoring cui erano legati per lo sfruttamento economico della propria immagine, nel rapporto di lavoro dipendente intercorrente con la Società Sportiva Calcio Napoli per poter percepire, sottraendosi ai loro obblighi tributari, compensi aggiuntivi agli emolumenti ufficialmente dichiarati quale retribuzione del loro lavoro dipendente con contestuale omissione, da parte della SSCN, del versamento della ritenuta alla fonte.
L’ufficio accertatore espressamente fondava gli accertamenti, sia per omissione di versamento delle ritenute alla fonte da parte della SSCN, sia per l’accertamento di maggiori redditi in capo ai calciatori, sull’asserita sussistenza di una interposizione fittizia di persona: le società di sponsoring si sarebbero fittiziamente interposte nel rapporto tra la SSCN ed i calciatori e, dunque, gli importi corrisposti dalla società sportiva alle società di sponsoring al fine di acquisire lo sfruttamento economico dei diritti d’immagine dei calciatori andavano computati quale maggiore reddito da lavoro dipendente percepito direttamente dai calciatori.
Gli avvisi di accertamento per gli anni 1985 – 1990 contenenti la suddetta contestazione non sono mai stati notificati al sig. Diego Armando Maradona. Venivano, invece, notificati alla società sportiva ed agli altri calciatori coinvolti che, dunque, avendone avuto la possibilità, li impugnavano vittoriosamente.
Con sentenza n. 126 pronunciata in data 29.06.1994 dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Napoli, sez. n. 1, depositata in data 06.09.1994, infatti, i ricorsi promossi dai calciatori Careca ed Alemao nonché dal sostituto d’imposta SSC Napoli trovavano pieno accoglimento.
La Commissione, in particolare, rilevava:
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La liceità e legittimità dei contratti relativi allo sfruttamento economico della immagine dei calciatori;
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La realità della corresponsione delle somme pattuite per la loro cessione da parte della SSCN in favore delle società di sponsoring;
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La mancata dimostrazione della consegna ai giocatori da parte delle società di sponsoring delle somme da queste ricevute alla Società Sportiva Calcio Napoli per lo sfruttamento dei diritti d’immagine.
Dunque, non vi è stata, secondo la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Napoli, alcuna interposizione fittizia di persona (ma, al più, una interposizione reale) da parte della società di sponsor, persone giuridiche con autonoma gestione e relativi obblighi di contabilità e di bilancio.
Ad analoghe conclusioni (infondatezza della tesi dell’Agenzia e dei relativi accertamenti) sono altresì pervenuti i Giudici per le Indagini Preliminari di Napoli che, su conformi richieste del Pubblico Ministero, hanno archiviato i procedimenti penali aperti nei confronti dei rappresentati della SSC Napoli per il reato di omissione dei versamenti delle ritenute alla fonte. Questi giudici hanno espressamente motivato (cfr. archiv. 26.04.1993 proc. 12594/B/92 Ferlaino) che:
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le somme versate dalla società sportiva agli sponsor non sono compensi integrativi in favore dei calciatori;
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Le società di sponsor sono soggetti reali contribuenti all’estero;
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Non si rinvengono elementi oggettivamente riscontrati a sostegno della tesi che i corrispettivi versati dalla società sportiva costituiscano in realtà ulteriori compensi destinati ai calciatori;
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Ne consegue l’inesistenza dell’obbligo, in capo alla società Calcio Napoli di effettuare il versamento delle ritenute su dette ulteriori somme di danaro.
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La suddetta sentenza del 6 settembre 1994 veniva impugnata dall’Ufficio innanzi alla Commissione Centrale Tributaria. Nelle more di tale ultimo giudizio, la SSC Napoli spa , senza alcun riconoscimento di responsabilità ed in occasione del fallimento della società , ha inteso chiudere la vertenza fiscale, dalla quale origina anche la pretesa erariale nei confronti del Sig. Maradona, con l’adesione alla sanatoria di cui all’art. 2 del D.L. n. 40 del 2010, tenuto, altresì, conto delle precisazioni intervenute con il D.L. n. 216 del 2011.
Appare doveroso ricordare che la pretesa erariale costituente l’oggetto del suddetto giudizio e che la SSC Napoli ha ritenuto opportuno condonare, nonostante fosse risultata vittoriosa nel precedente grado processuale, è la medesima pretesa che il Fisco a tutt’oggi vanta nei confronti del sig. Maradona. Come sopra ricordato, infatti, l’avviso di accertamento relativo agli anni 1985 – 1990 vedeva coinvolti sia il sig. Maradona che la SSC Napoli (il primo perché non avrebbe dichiarato dei compensi aggiuntivi agli emolumenti ufficialmente dichiarati quale retribuzione da lavoro dipendente e l’altro, nella qualità di sostituto d’imposta, per l’omissione del versamento delle relative ritenuta alla fonte), che gli altri due calciatori Careca ed Alemao.
Il suddetto giudizio si concludeva con sentenza n. 598 pronunciata il 28.01.2013, depositata in data 01 febbraio 2013, dalla Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Napoli, Collegio 01.
Con detta sentenza i Giudici Tributari, da un lato, dichiaravano l’estinzione, in virtù dell’intervenuto condono, de i giudizi relativi alla fallita Società Sportiva Calcio Napoli, per tutte le annualità in contestazione e relativi, dunque, alla cd. vicenda Maradona e, dall’altro, per la parte non coperta da condono (annualità 1990 per il calciatore Alemao) confermavano l’infondatezza della tesi dell’Ufficio che aveva dato luogo agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società sportiva e dei tre calciatori.
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Considerato che:
Alla luce di quanto precede appare evidente l’infondatezza di qualsivoglia pretesa erariale scaturente dagli avvisi relativi agli anni 1985 – 1900 nei confronti del sig. Maradona per, almeno, un duplice ordine di ragioni:
a)
Infondatezza nel merito della pretesa tributaria;
b)
In ogni caso, estinzione dell’obbligazione per intervenuto condono.
a)
Come visto, tanto i Giudici Tributari quanto i Giudici Penali che hanno avuto modo di affrontare il merito della tesi sulla quale l’Agenzia fonda la sussistenza del credito nei confronti del sig. Maradona ne hanno espressamente escluso la fondatezza.
A tal proposito, appare doveroso ricordare come nessun Giudice abbia mai giudicato come infondate nel merito le iniziative giudiziarieproposte dal sig. Maradona aventi ad oggetto la pretesa erariale in parola; dette iniziative, invero, sono state considerate inammissibili ma mai (e non poteva essere altrimenti) rigettate perché infondate. Nessun Giudice, infatti, ha mai statuito sul merito delle contestazioni mosse dal sig. Maradona. Merito che, tuttavia, come visto, è stato valutato dai Giudici Tributari (oltre che da quelli penali) aditi dal sostituto d’imposta Calcio Napoli e dai due calciatori (Careca e Alemao), nel senso dell’assoluta infondatezza della pretesa erariale per essere nulli gli avvisi di accertamento fondati su una tesi (interposizione fittizia di persona) espressamente rigettata e, comunque, considerata del tutto sprovvista di prova.
Ciò posto, si rileva come i calciatori Maradona, Careca ed Alemao e la SSC Napoli siano uniti da un vincolo di solidarietà. Da un lato, infatti, il vincolo tra la SSC Napoli, quale sostituto d’imposta, e dei calciatori, quali sostituti, è espressamente previsto dall’art. 35 DPR 602/1973 rubricato Solidarietà del sostituto di imposta; dall’altro, il titolo sul quale l’Ufficio fonda la propria pretesa nei confronti di Maradona, Careca, Alemao e SSC Napoli spa è il medesimo (avvisi di accertamento permaggior reddito irpef derivante dalla sussistenza di compensi aggiuntivi, conseguiti mediante interposizione fittizia di persona, agli emolumenti ufficialmente dichiarati quale retribuzione del loro lavoro dipendente).
Ebbene, com’è noto, ai sensi dell’art. 1306 c.c., il coobbligato in solido ha il diritto a giovarsi degli effetti in utilibus nascenti dall’emanazione di una sentenza favorevole agli altri coobbligati. L’esercizio di un tale diritto potestativo, non è soggetto a limiti o a preclusioni.
Il tutto prescindendo dalla circostanza che il Sig. Maradona non è mai stato raggiunto da rituale notifica degli avvisi di accertamento in parola, né delle cartelle esattoriali che in detti avvisi troverebbero il proprio fondamento.
b) La SSC Napoli Spa, nella qualità di sostituto d’imposta, condonando la propria posizione, relativa anche alle asserite (ed insussistenti) pendenze tributarie del sostituito sig. Maradona, ha estinto la pretesa erariale in parola. La Commissione Tributaria Centrale, con la citata sentenza n. 598/13, ha, come visto, dichiarato estinti i giudizi riguardanti la SSC Napoli s.p.a per le note vicende Maradona, Careca ed Alemao, stante l’intervenuto condono effettuato dalla società sportiva, già vittoriosa nel precedente grado di giudizio. Orbene, ai sensi dell’art. 16, L. 289/2002, comma 10, la definizione effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.
Ne deriva che è da considerarsi estinta anche l’obbligazione del coobbligato sig. Maradona.
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Tanto premesso, il Sig. Diego Armando Maradona, come in epigrafe rapp.to, nel rispetto della legge e del diritto a soprattutto dei principi fondamentali della giustizia chiede che l’Agenzia delle Entrate e la Equitalia Sud spa , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., risultando chiaramente inesistente qualsivoglia violazione presupposto di cartelle esattoriali inesistenti e sicuramente innocente il contribuente istante,
Vogliano procedere all’annullamento, previa sospensione, di tutti gli avvisi di accertamento ed intimazioni di pagamento conditi di interessi e sanzioni illegittime e prescritte emessi nei suoi confronti per le vicende sopra descritte relativi agli anni 1985 – 1990, nonché di tutti gli inammissibili atti (cartelle esattoriali, avvisi di mora etc. etc.) da essi scaturenti.
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Si allegano alla presente:
-Copia della sentenza n. 910/94 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Napoli;
-Copia della sentenza n. 598/13 della Commissione Tributaria Centrale;
-Copia del documento d’identità.