Cassazione, al coniuge scaricato vanno pagati i “danni d’abbandono”
Si chiama danno d’abbandono e come tutti i
traumi che si rispettino ha diritto a un indennizzo. La cifra è quella
che deve essere versata al coniuge che viene scaricato da un giorno
all’altro «in maniera improvvisa». Parola di Cassazione che ha
convalidato la condanna al risarcimento del danno nei confronti di una
moglie sarda, colpevole di avere scaricato il marito F.F.
all’improvviso. La moglie, ricostruisce la sentenza della Sesta sezione
penale, era partita per una vacanza portando la figlia e un amico e
comunicando il tutto al marito in una lettera. Di ritorno, messa alle
strette dal coniuge, aveva confessato l’intenzione di lasciarlo.
Denunciata per violazione degli obblighi di assistenza familiare, la
donna era stata condannata dalla Corte d’appello di Cagliari a
risarcire il marito per l’abbandono. La moglie V.M. ha contestato in
Cassazione la doppia condanna (penale e pecuniaria), facendo presente
di avere manifestato via epistolare al marito le sue intenzioni e che
dunque l’abbandono non era stato come un fulmine a ciel sereno.
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso della donna sottolineando che
«alla stregua del tenore della lettera e del comportamento
immediatamente susseguente di V.M. non possono nutrirsi dubbi sulla sua
volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio
domestico trattenendo per di più con sè la bambina, con evidente
lesione dei doveri coniugali».