Cassazione: anche se la ex rinuncia all’assegno di divorzio a favore della casa, ha diritto a riceverlo comunque
Il fatto che in sede di separazione la ex moglie abbia preferito tenersi la casa piuttosto che ricevere l’assegno di divorzio dall’ex marito, non significa che la donna non abbia diritto a rivere l’assegno. Anzi, l’ex marito ha l’obbligo di versare alla donna l’assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.
23908 dell’11 novembre 2009, con la quale ha respinto il ricorso di un ex marito che
chiedeva l’annullamento del suo obbligo di mantenere la ex perché lei,
in sede di separazione, aveva barattato il mantenimento con l’usufrutto
dell’abitazione. Piazza Cavour ha spiegato che “gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i
reciproci rapporti economici anche in relazione al futuro ed eventuale
divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità
della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno,
previsto a tutela del coniuge piú debole, che rende indisponibile il
diritto a richiederlo”. Inoltre, in sentenza si legge che “la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
8, nel testo di cui alla L. n. 74 del 1987 – a norma del quale, su
accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può
avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza
che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a
contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di
divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati
“secundum ius”, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio”.