Cassazione: assegno mantenimento dimezzato e in ritardo? Va assolto l’ex se ha difficoltà economiche
Va assolto l’ex marito che eroga l’assegno di mantenimento all’ex moglie e ai figli minori, in misura minore rispetto a quella sancita in sede di separazione e in ritardo rispetto ai tempi prefissati, laddove si tratti di un soggetto in condizioni economiche difficili. La regola vale anche laddove l’uomo non abbia “mai sollecitato un provvedimento del
giudice civile per la riduzione dell’assegno”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 33492 del 27 agosto 2009 che ha ha annullato con rinvio per un nuovo esame la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un 42enne che, puntualmente, era solito versare alla ex e al figlio minore un assegno di minor valore rispetto a quello stabilito in sede di separazione e in tempi molto più lunghi.