Cassazione: bandite le punizioni imbarazzanti dalla scuola
Il bullismo è un fenomeno dilagante tra le pareti scolastiche ma nessun comportamento di uno studente può autorizzare punizioni che mettano in ridicolo l’alunno.
Caso
Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso del preside di una scuola elementare che, dopo aver convocato un alunno di 7 anni per
avere rotto la tavoletta di un water dei bagni scolastici,
gliel’appendeva al collo alla presenza della maestra e di due bidelli.
Naturalmente i famigliari esponevano una denuncia per ingiuria del
bambino, poi ritirata.
Nel frattempo il dirigente scolastico veniva condannato con sentenza confermata in appello.
È ingiuria se la punizione vale solo a offendere
La
Corte Suprema, pur dichiarando estinto il reato per remissione della
querela, come monito per comportamenti di questo genere, fa notare che
la Corte di merito aveva reso con ampia motivazione l’intero quadro dei
presupposti per l’applicazione del reato di ingiuria (art. 594 c.p.),
compreso l’elemento psicologico oltre che quello oggettivo. Insomma, il
preside della scuola, se i genitori dell’alunno non avessero ritirato la querela sarebbe stato condannato per ingiuria per avere applicato una punizione «di valenza di derisione e di gratuita offesa».