Cassazione: casalinga risarcita per danno patrimoniale
La casalinga fa il ricorso. La Cassazione accetta. La Corte di
appello di Roma aveva disatteso le richieste di una casalinga, travolta da
un’auto, sostenendo che i postumi permanenti causati dal sinistro “incidevano nella capacità lavorativa
generica e non, invece, in quella specifica“. Rientravano quindi
“nell’ambito del danno biologico
già liquidato“.
La sentenza le aveva riconosciuto solo il danno biologico e morale.
Secondo la corte di Cassazione, invece, la casalinga, pur
non percependo un salario, svolge comunque un’attività suscettibile di
valutazione economica che non si esaurisce nello svolgimento delle faccende
domestiche, ma si estende anche al coordinamento della vita familiare.
Quindi, il lavoro
domestico è un’occupazione da indennizzare se non può più essere svolta.
La donna ha ottenuto il diritto ad
essere riconosciuto il danno patrimoniale poiché è stata riconosciuta la
conseguente riduzione della propria capacità lavorativa.
Claudia Petruccelli