Cassazione: CID non è piena prova in giudizio. Può essere liberamente apprezzato dal giudice
In materia di sinistri stradali, il CID non fa piena prova in giudizio
ma la sua valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice. È
questo il principio contenuto nella sentenza n. 739 del 2011 con cui
gli ermellini hanno rigettato il ricorso di una società la cui auto era
stata coinvolta in un incidente. “Va ritenuto – hanno spiegato i
giudici della terza sezione penale – che la dichiarazione confessoria,
contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del
veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario, non ha
valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve
essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare
applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ.,
secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione
resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente
apprezzata dal giudice (Cass., 5.5.2006, n. 10311)”.