Cassazione Civile: risarcimento del danno patito dalla casalinga
Richiamando alcune precedenti pronunce, la Cassazione ha elaborato due principi in materia di risarcimento del danno della casalinga:
1) “Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art.1223 cod civ. (richiamato “in parte qua” dal successivo art.2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente” (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);
2) “Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere utilizzato dal giudice, nell’esercizio del suo potere di liquitazione equitativa del danno patrimoniale, conseguente all’invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).
(Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni)