Cassazione: colpevole la madre separata che si trasferisce in un’altra regione
Una madre separata di una bimba di otto mesi si trasferisce in Sicilia per cercare lavoro, ma un provvedimento del tribunale di Trento aveva collocato la minore presso l’ex abitazione coniugale a Capriana (Tn), stabilendo inoltre il diritto di visita infrasettimanale del padre.
La Cassazione ha però stabilito che, con tale comportamento, la madre viola le disposizioni del giudice. Si legge infatti nella sentenza n. 43292 del 23 ottobre 2013: “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 33719/2010, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti dei luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario)”.