Cassazione: come determinare l’assegno divorzile
Come determinare l’assegno di divorzio? Ce lo spiegano gli Ermellini con sentenza n. 23906/2009 sottolineando che esistono due fasi d’accertamento del diritto all’assegno di divorzio: innanzitutto, il Giudice deve verificare l’esistenza del diritto in astratto “in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o
all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad
un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio,
fissate al momento del divorzio”. Successivamnete, il Giudice
deve procedere alla determinazione in concreto dell’assegno, a seguito della valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall’art.
5 l. n. 898/70, “che agiscono – afferma la Corte di Cassazione – come fattori di
moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad
azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di
quantificazione”. La Cassazione, riprendendo le precedenti sentenze, ovvero la n.
15610/2007, la n. 18241/2006, la n. 4040/2003 e la n. 11492/1990, ha spiegato che
“l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto
l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello
stesso”.
Infine, conclude la Corte, il tenore di vita si può anche dedurre “dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al
momento della pronuncia di divorzio […]costituendo essi, insieme agli
immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per
determinarlo”.