Cassazione: consentite le offese nell’arringa del legale
Via libera ad arringhe animate e a offese ‘difensive’ in aula da parte del legale. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35880 del 16 settembre
2009, respingendo il ricorso della Procura di L’Aquila presentato
contro l’assoluzione decisa dal Giudice di pace di Vasto in favore di un legale che aveva descritto
la parte offesa come un soggetto “economicamente
inaffidabile”, durante la sua arringa, in una causa per minacce.
La Cassazione ha motivato così la decisione: “Va premesso che per il riconoscimento
della cosiddetta immunità giudiziale prevista dall’art. 598 c.p., è
necessaria l’esistenza di un nesso logico tra le offese e l’oggetto
della causa, donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto
vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione”. “Ciò premesso – si legge in sentenza – deve rilevarsi che il
giudice di pace ha argomentato come nella specie le frasi pronunciate
dall’avvocato, nel corso dell’arringa difensiva – lungi dal rivelarsi
gratuite – si ponevano in rapporto di strumentalità con la tesi
difensiva e pertanto rientravano nell’ambito di applicazione della
scriminante in esame”. [Le] “espressioni contestate – se pur
offensive – facevano parte della strategia posta in essere dal
difensore dell’imputata, la quale appariva tesa anche a verificare ed a
mettere in rilievo l’attendibilità della persona offesa”.