Cassazione: demansionamento o dequalificazione, il riconoscimento del risarcimento al dipendente non ricorre automaticamente
Cassazione: sentenza n. 5237 del 4 marzo 2011
Nei casi di demnsionamento o dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto
del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o
esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento
datoriale; qualora non si riesca a dimostrare in ordine alla natura e alle
caratteristiche della lesione, si può ricavare una presunzione di segno
contrario al demansinamento dall’estrema modestia della limitata
supremazia esercitata in precedenza. E’ quanto affermato dalla Corte di
Cassazione che, con la ha respinto il ricorso
di un lavoratore avverso la decisione del giudice di merito che aveva rigettato
la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno non avendo il lavoratore
fornito la prova del pregiudizio da demansinamento e considerando l’estrema modestia della
precedente posizione di supremazia rispetto ai colleghi. La Suprema Corte
sottolinea come la Corte d’Appello si sia correttamente allineata con il
principio giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento del diritto del
lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale che
deriva da demansionamento o dequalificazione non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla
natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Gli Ermellini
concordano inoltre sul fatto che una modestissima e limitata posizione di
comando del lavoratore nei confronti dei colleghi, per quanto ridimensionata,
non poteva aver superato quella soglia di tollerabilità oltre la quale si
concretizza il danno non patrimoniale.