Cassazione: derubati in vacanza? L’albergatore deve pagare i danni al cliente
Se l’albergo non ha garantito la giusta sicurezza nella custodia di oggetti all’interno della camera in cui il cliente soggiorna, a riapondere del danno è l’albergatore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10493/2009, sottolineando che “l’albergatore
può certamente porre dei limiti di orario al servizio di custodia e
così usufruire del corrispondente risparmio di costi, ma poi non può
riversare sulla clientela i conseguenti rischi ove il furto si
verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio e alla
limitazione si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e delle
chiavi delle camere”. Il caso ha riguardato il furto di una pelliccia avvenuto la notte antecedente il check-out dall’albergo di una turista romana, la quale aveva preteso il risarcimento del danno senza successo. I giudici di merito, ha spiegato la Corte, “apoditticamente” hanno ritenuto “inesigibile un
servizio sempre aperto, senza mettere in relazione” il furto “con il
comportamento complessivo dell’albergatore e con l’inadeguatezza dei
servizi alberghieri di sorveglianza”. “La colpa
dell’albergatore va individuata tenendo conto che, in relazione
all’attività di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di
carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a
rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l’imprenditore avesse
affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza più
elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed
evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione
alberghiera”.