(Cassazione civile n. 3705 del 15.2.2011)
Una controversia avente ad oggetto la possibilità di tenere animali nell’appartamento in condominio offre alla Corte di cassazione l’occasione di tornare ad occuparsi dell’approvazione e modifica del regolamento condominiale di natura “contrattuale”. Le clausole del regolamento che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una vera e propria “servitù reciproca”. Ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale e, dunque, vanno approvate e possono essere modificate solo con il consenso unanime dei condomini. Più in particolare, secondo i giudici di legittimità l’unica fonte che giustifica atti dispositivi che limitano i diritti esclusivi di ciascun comproprietario va necessariamente individuata nella “volontà” dei singoli. La possibilità di imporre limiti all’esercizio della proprietà esclusiva, dunque, esorbita dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il solo potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento. Il divieto di tenere animali domestici negli appartamenti condominiali, pertanto, limitando il diritto esclusivo di ciascuno, non può essere contenuto negli ordinari regolamenti approvati a maggioranza semplice, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi in via esclusiva (Cass. civ. n. 12028/93). Alla luce di tali considerazioni, è stata confermata la nullità della delibera con la quale l’assemblea aveva disposto la modifica del regolamento nella parte in cui era previsto il divieto di tenere in casa e in qualsiasi spazio comune condominiale animali di qualsiasi genere, dovendo tale delibera essere necessariamente approvata all’unanimità e non a maggioranza semplice.