Cassazione, dopo la CIGS è ammesso anche il singolo esubero
Il dipendente di una società, unico licenziato al termine della
procedura di mobilità, chiede al tribunale l’annullamento del
licenziamento collettivo intimatogli.
I giudici di primo grado,
nel respingere l’istanza del dipendente, rilevano come il lavoratore
non ha contestato la procedura né i criteri di scelta, ma solo il fatto
che l’azienda non ha assolto compiutamente l’impegno di ricollocare i
lavoratori sospesi.
La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado,
stabilisce che la procedura non ha correttamente osservato il vincolo
disposto dall’articolo 24 della legge 223/1991 in relazione al
requisito numerico dei dipendenti da licenziare, disponendo
conseguentemente per il reintegro del lavoratore e il corrispettivo
risarcimento del danno.
Sul punto la Cassazione osserva come sia facoltà dell’impresa, che
abbia fatto ricorso alla Cigs e a seguito non sia in grado di
riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, procedere alla messa
in mobilità del personale in esubero senza essere vincolata al
requisito numerico delle procedure collettive di mobilità.