Cassazione: è reato allontanare i figli dal padre, nonostante vi siano contatti telefonici
Commette reato l’ex moglie che allontana il figlio minore dal padre, anche qualora ella sia affidataria del figlio, abbia comunicato all’ex dove si trova e sebbene abbia fatto sì che il minore abbia mantenuto costanti rapporti telefonici con il padre. L’ex, cambiando la sua residenza, provoca un ostacolo all’ex marito per il raggiungimento della nuova abitazione in cui poter vedere il figlio. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42370 del 4 novembre 2009, respingendo il ricorso di una mamma,
affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando
all’ex marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena
possibile e di avere con lui continui contatti telefonici.
Piazza Cavour ha confermato, così, la decisione della
Corte d’Appello di Bologna, poiché la donna aveva sottratto “scientemente per
alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso dell’ex,
portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio
aereo”). In particolare, si legge nella sentenza “il ruolo di genitore non
si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite
saltuarie”. E ancora “Risponde del delitto di sottrazione di persona
incapace (art. 574 c.p.) il
genitore che, senza consenso dell’altro, porta via con sè il figlio
minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene
presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per
l’esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell’altro
genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza
affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare
svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico
tutelato dalla norma”. Si legge ancora “ai fini della integrazione
dell’elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è
richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da
parte dell’agente della condotta e dell’evento, ossia nella coscienza e
volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore
all’altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo
presso di sè contro la volontà dell’altro genitore”.