Cassazione: ex mogie condannata per aver assecondato il desiderio della figlia minore di non ricevere visite dal padre
Il genitore affidatario dei figli minori, il più delle volte la madre,
deve collaborare al diritto di visita dei figli da parte dell’altro
genitore e non può assecondare il comportamento dei minori, che
rifiutano di incontrarlo a causa del clima conflittuale che esisteva
nella coppia prima della separazione.
Lo sottolinea la Cassazione,
che ha accolto la richiesta di risarcimento dei danni morali avanzata
da un padre separato, nei confronti della ex moglie che aveva
«assecondato il rifiuto opposto dalla figlia minore alla frequentazione
con il padre».
In primo grado, il papà separato aveva ottenuto la condanna della
ex per aver eluso la sentenza del giudice della separazione nella parte
relativa al suo diritto di visita. In secondo grado, però, la Corte
d’appello di Roma, aveva annullato la condanna di Maria giustificandola
per via del «clima di conflittualità esistente tra i genitori».
I Supremi giudici, però, hanno ritenuto «scorretto individuare
nella conflittualità non risolta tra gli adulti, e comunque
preesistente la separazione, un valido motivo di assoluzione», perché
non è un atteggiamento «a tutela del minore» e si riferisce ad una
«situazione non risolta fra i genitori e non adeguatamente
fronteggiata».
Pertanto, la Cassazione considera «palesemente errata» la mancata
condanna della ex moglie a risarcire i danni morali all’ex marito, dal
momento che il suo dovere era quello di «collaborare affinché la figlia
minore mantenesse comunque un rapporto sereno con il padre».
«Tollerando
il rifiuto ad incontrare il padre, espresso dalla minore, la ex moglie»
prosegue la Cassazione, è venuta meno ai doveri a lei imposti come
genitore affidatario».
Adesso la Corte d’appello di Roma dovrà
provvedere a liquidare il risarcimento dei danni in favore di Giuseppe
M.: il padre separato ha sempre agito solo ai fini civili e non ha mai
chiesto la condanna penale della ex moglie. Intanto, dovrà sborsare due
mila euro per le spese del giudizio di Cassazione.
L’Isp, l’istituto di studi sulla paternità, ha definito la sentenza della Cassazione «lungimirante».
«Anzitutto
– ha dichiarato Maurizio Quilici, presidente dell’Istituto – conferma
una interessante tendenza giurisprudenziale ad accogliere ormai la
risarcibilità del cosiddetto “danno endofamiliare”, ovvero ad ampliare
la nozione del danno non patrimoniale a tutte le ipotesi in cui siano
lesi valori costituzionalmente protetti (quale quello della
genitorialità). In secondo luogo, i giudici della Suprema Corte hanno,
ancora una volta, ridimensionato la circostanza della conflittualità
nella separazione, troppo spesso utilizzata dai giudici di merito per
escludere il padre, che solitamente nella separazione è la figura più
debole. Infine, la sentenza, pur senza esplicito riferimento a questo
aspetto, mostra di avere ben compreso che spesso il rifiuto da parte di
un minorenne di incontrare il genitore non affidatario deriva da un
atteggiamento dell’altro genitore, talvolta di vera e propria coazione
psicologica, in altri casi subdolamente omissivo».