Cassazione: film e musica scaricati da Internet? Si può solo se non c’è il fine lucro
La Corte di Cassazione (Sent. 149/2007) ha stabilito che non è reato scaricare film e musica da internet purché, in tale attività, non ci sia lo scopo di lucro. I Giudici di Piazza Cavour partendo dalla distinzione di fondamentale importanza legata soprattutto al fine di lucro che potrebbe derivare dall’operazione di scaricare film e/o musica da Internet, sono giunti a ritenere che tali operazioni sono da considerarsi reato solo se c’è un guadagno economico. Con questa decisione i Giudici della Corte hanno annullato la condanna inflitta ad alcuni giovani che avevano scaricato da Internet della musica e considerati colpevoli, secondo la Corte D’Appello, dei reati 171 bis e 171 ter della Legge sul diritto d’autore (n. 633/41). Attenzione però, perché la sentenza che trovate in allegato si riferisce a una vicenda del 1999 e non tiene conto quindi delle modifiche intervenute sulla normativa in materia di diritto d’autore (Legge 633/41). Oggi è necessario fare riferimento al concetto di lucro inteso nella più ampia accezione indicata dalla Legge 128/2004 art. 171 bis e che fa riferimento alla nozione generica di “trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d’autore”.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 149/2007 Motivi della decisioneCon un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell’autore della violazione.Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del R. non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41.Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito ftp.I ricorso sono fondati.È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore.Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d’autore.È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del rato.Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683).Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo.Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.P.Q.M.La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2007.