Cassazione: il condomino non è tenuto a condividere l’impianto di riscaldamento comune al palazzo
L’art.
1118, secondo comma, c.c. dice che “Il condomino non può, rinunziando
al diritto sulle cose anzidette (le cose comuni n.d.A.) sottrarsi al
contributo nelle spese per la loro conservazione”. Nella maggioranza dei casi i condomini devono partecipare al pagamento delle parti comuni (es. scale), ma esistono casi in cui un condomino può rinunciare alla partecipazione di un’iniziativa del palazzo, come ad esempio se si tratta dell’impianto di riscaldamento centralizzato. In questo caso il condomino può decidere di non usufruire di un impianto di riscaldamento comune e di provvedere autonomamente al servizio di riscaldamento.
Ciò è del tutto legittimo: “la rinuncia
unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino
mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni
dell’impianto centralizzato è legittima quando l’interessato dimostri
che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che
continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici
pregiudizievoli per la erogazione del servizio (Cass., Sez. II, 21
maggio 2001, n. 6923; Cass., Sez. Il, 20 febbraio 1998, n. 1775; Cass.,
Sez. Il, 14 febbraio 1995, n. 1597)” (cosi’ Cass. 5974/04).
Secondo l’art. 1118, seconda comma,
c.c. il condomino che decida di provvedere autonomamente al servizio, dovrà contribuire solo alle spese per la
conservazione del bene, ovvero le spese di manutenzione. Lo ha stabilito la Cassazione con la
sentenza n. 5974 del 2004: “a differenza dalle spese per la
conservazione delle parti comuni, le quali ancorché non assolutamente
indispensabili offrono comunque una certa utilità oggettiva a tutte le
unità immobiliari, le spese per l’uso sono correlate all’effettivo
godimento: ovverosia ad un fatto soggettivo, di per sé mutevole, che
può essere attuato in misura diversa o che, in ipotesi, potrebbe anche
non essere effettuato per nulla. Perciò alle spese per la
conservazione al condomino non è consentito sottrarsi, anche quando le
cose sono indispensabili soltanto entro certi limiti, come nel caso
dell’impianto di riscaldamento; a determinate condizioni, invece, alle
spese per l’uso il condomino può evitare di concorrere”.