Cassazione: Il consulente iscritto all’ordine paga l’Irap solo se organizzato
Non bisogna necessariamente pagare l’Irap qualora si tratti di un consulente iscritto a un ordine professionale protetto. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 21989 del
16 ottobre 2009, sancendo che “in tema
di Irap – si legge in sentenza – l’ iscrizione ad un ordine
professionale protetto non comporta l’esenzione dalla imposta dei
soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce
neppure presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad
imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dal
d.lgs. 137 del ’98 e dal d.lgs. n. 446 del ’97, che l’attività del
professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto
organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitale
e lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo: il
valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti
derivare dal supporto fornito alle attività del professionista dalla
presenza della struttura riferibile alla composizione di fattori
produttivi, funizionale all’attività del titolare”.