Cassazione: il lavoratore disabile può essere assunto a tempo determinato anche senza giustificazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n.13285 del 31 maggio 2010, ha affermato che vi può essere l’assunzione di un disabile a tempo determinato senza che sia necessario indicarne le ragioni che giustificano tale scelta a termine. Ciò è possibile perchè, l’assunzione del disabile, non rientra nella disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs 368/2001) ma, è regolata dalla legge 68/1999 che non prevede tale giustificazione. Con questa sentenza, la Suprema Corte ha,quindi, annullato la decisione della Corte di Appello di Potenza che, aveva condannato una società per aver violato quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001 in tema di rapporto a termine Il fine ultimo della L. 68/99 è di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso un regime derogatorio della disciplina generale. Merita attenzione in questo contesto l’art 11 della L. 68/1999 (convenzioni e incentivi) il quale dispone che: al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, … possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. E’ proprio questa norma, secondo la Cassazione, “che assolve alla funzione, da un lato, di individuazione della forma di assunzione più adatta, in un determinato momento, al tipo di inabilità e di disagio dell’invalido e, dall’altro, di promuovere presso il datore di lavoro l’assunzione di personale invalido anche con particolari problemi di inserimento lavorativo”. Pertanto, deve essere riformata la sentenza di appello, perchè, escludendo l’applicabilità, nel caso di contratto a termine, della L. 68/1999, di fatto, ostacola l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili