Cassazione: il legale è responsabile verso il cliente per l’appello presentato in ritardo
È responsabile verso il
cliente il legale che tarda a proporre l’appello anche qualora il nuovo mandato conferito per il secondo grado di
giudizio è successivo alla scadenza dei termini per l’impugnazione. L’avvocato è tenuto, infatti, ad operare in favore del cliente sulla
base della procura rilasciata per iniziare la causa anche se rilasciata
anni prima. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con una
sentenza depositata il 20 novembre 2009, con la quale ha accolto il ricorso di due clienti che avevano lamentato il fatto che il loro legale avesse presentato in ritardo un appello e ne chiedevano le responsabilità. Piazza Cavour, dando ragione ai clienti, ha spiegato che “nelle
prestazioni rese nell’esercizio di attività professionali al
professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura
dell’attività esercitata (1176, 2° comma, c.c.) vale a dire è richiesta
una diligenza qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti
tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione
dell’esattezza delle prestazioni da parte del professionista,
naturalmente, varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati,
la responsabilità professionale deriva dall’obbligo ( 1176, 2° comma e
2236 cod. civ.) di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato
che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di
sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ai quali sono
tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto,
comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o
comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli
elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo
dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente
sfavorevole. Il problema si è già posto con riferimento alle ipotesi di
inadeguata o insufficiente attività come difensore, per omissione di
impugnazioni, ecc.. o nella violazione di regole ricavabili dal codice
deontologico, come quelle del mancato assolvimento dell’obbligo di dare
al cliente le informazioni chieste e della violazione del segreto
professionale”.