Cassazione: il notaio che non versa l’imposta di registro risponde di peculato
Il notaio, qualora non
versi le somme a lui date dal cliente per il pagamento dell’imposta
di registro, risponde di peculato e non di appropriazione indebita.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47178 del giorno 11 dicembre 2009, con cui ha annullato con rinvio il non luogo a procedere
pronunciato in favore di alcuni funzionari dell’Agenzia delle entrate
dal Gip di Orvieto. In particolare, si legge in sentenza “Non v’è dubbio che la condotta appropriativa del notaio
vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale
spetta al notaio non solo nell’esercizio del suo potere certificativo
in senso stretto ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da
norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di
atti pubblici (negozi giuridici notarili)”. Quindi, “va disattesa la tesi difensiva secondo cui
l’attività del notaio nell’adempimento dell’obbligazione tributaria
andrebbe qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la
stipula degli atti”. E ancora. “Il fatto che il notaio sia
responsabile d’imposta ed assuma
come tale la veste di coobbligato solidale che la legge affianca al
soggetto passivo d’imposta al fine di agevolare la riscossione dei
tributi (interesse fiscale tutelato dall’art. 53 Cost.), non vale certo
ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete. L’adempimento
dell’obbligazione tributaria, nonché elidere la funzione pubblica, la
esalta siccome strutturalmente connessa con l’atto rogato e mirata al
soddisfacimento di un interesse pubblico”.
Domanda? In riferimento a questo articolo in cui si indica che il notaio non versa l”imposta di registro…nel caso in cui dovesse accadere che non versa la tassa riferita al mio atto di acquisto immobile…cosa succede? È’ vero che arriva a me la cartella esattoriale di equitalia? Siccome devo ancora stipulare…come posso tutelarmi? Posso chiedere al notaio una ricevuta? Grazie e auguri di buon natale!