Cassazione: il precariato non è un lavoro ai fini dei concorsi pubblici
“Un rapporto di impiego precario non può essere ritenuto sufficiente a
fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione, necessario
ai sensi dell’art. 12 L. 482 del ’78 per la partecipazione privilegiata
ai pubblici concorsi”.
È quanto emerge dalla sentenza n. 48361/2008 della Corte di Cassazione.
Un giovane, precario, dunque avente un lavoro a tempo determinato, temporaneo, aveva partecipato ad un concorso pubblico, omettendo il fatto che lavorasse e identificandosi come disoccupato. Il fatto era finito in procura a seguito di denuncia da parte della As. L’uomo era stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di
falsità ideologica in atto pubblico per induzione in errore dei
pubblici funzionari. Alla condanna penale seguiva anche la condanna al
risarcimento dei danni in favore della Asl. Il giovane precario, si è così rivolto in Cassazione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui un
impiego precario non fa venire meno lo stato di disoccupazione.
La Corte ha così annullato
la sentenza impugnata “perché il fatto non sussiste”. In particolare,
“un rapporto di impiego precario non può essere ritenuto sufficiente a
fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione, necessario
ai sensi dell’art. 12 L. 482 del ’78 per la partecipazione privilegiata
ai pubblici concorsi”. Infine, anche se il lavoratore “avesse
correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via
provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, ciò non
avrebbe comportato la sua cancellazione dall’elenco di disoccupati
tenuto dall’ufficio provinciale del lavoro”.