Cassazione: il verbale di conciliazione non sottoscritto dal rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore non è valido
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3237 del 10 febbraio 2011, ha
affermato che il verbale di conciliazione, relativo alla conclusione
di un rapporto di lavoro, è da ritenersi non valido, agli effetti
dell’articolo 411 cpc, se manca la sottoscriscrizione del rappresentante
sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore. In
particolare la Suprema Corte, rigettando il ricorso di una società – la
quale sosteneva che il verbale di conciliazione, ancorché non
sottoscritto in sede sindacale, non è privo del suo valore –, ha
confermato la decisione della Corte di merito che, con accertamento di
fatto adeguatamente motivato e pertanto sottratto al sindacato di
legittimità, ha escluso l’effettuazione di quella funzione di supporto
che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.
Correttamente, quindi, è stato non ritenuto qualificabile l’atto
conciliativo agli effetti di cui all’articolo 411 cpc