Cassazione: la cancellazione volontaria del difensore dall’albo non interrompe il processo
La cancellazione volontaria del difensore dall’albo professionale non determina l’interruzione del processo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n.12261, con la quale ha spiegato che “la volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore
costituito non dà luogo all’applicazione dell’art. 301, comma primo,
cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l’interruzione del processo,
in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o
la radiazione dall’albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere,
almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente,
la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel
terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la
rinuncia ad essa)”.