Cassazione: la delibera condominiale con maggioranza insufficiente può essere solo annullabile
Non è nulla la delibera dell’assemblea condominiale che decide sul
rifacimento dei muri perimetrali con una maggioranza insufficiente. Al massimo può essere annullabile e tutto ciò che può fare il condomino è impugnare la delibera in Tribunale
nel più breve tempo possibile, ma comunque non può opporsi al decreto ingiuntivo che lo
condanna a versare la sua quota contestando la delibera stessa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 24658 del 23 novembre 2009, con la quale ha respinto il ricorso di un
condomino che non ne voleva sapere di pagare la sua quota per il
rivestimento dei muri perimetrali del Palazzo. In particolare, si legge in sentenza che: “Debbono infatti
qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea prive degli elementi essenziali, le
delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine
pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che
non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere con oggetto
incidono sui diritti inviolabili sulle cose o sui servizi comuni o
sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque
invalide in relazione all’oggetto; debbono invece qualificarsi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione
dell’assemblea quelle adottate con maggioranza inferiore a quella
prevista dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da
vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di
informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme
richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”.