Cassazione: la lavoratrice agricola ha diritto al congedo parentale anche l’anno dopo la maternità
Ha diritto a richiedere il congedo parentale anche la lavoratrice agricola che
l’anno precedente ha fruito dell’astensione obbligatoria per maternità.
A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24631 del 23 novembre 2009, con la quale ha respinto il ricorso dell’Inps. In particolare. la Cassazione ha così motivato la sua decisione: “Ai
fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole con
contratto a tempo determinato, del congedo parentale previsto dall’art.
32 del. D.lgs. 151 del 2001, il requisito della iscrizione negli elenchi
nominativi, di cui all’art. 7 della legge n. 83 del 1970, per almeno
cinquantuno giornate dell’anno precedente, deve intendersi realizzato,
in virtù di un’interpretazione delle predette disposizioni tendente
alla piena attuazione della tutela garantita dall’art. 31 Cost., anche
nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia
prestato attività lavorativa ma abbia fruito del congedo per maternità
per astensione obbligatoria dal lavoro”.