Cassazione, la multa per eccesso di velocità è illeggibile? Non si paga
Se la multa non si legge, il cittadino non paga. Lo aveva già stabilito il giudice di pace di Rovigo, con una sentenza del 2011, ora arriva anche la conferma da parte della Cassazione, che ha ripreso in mano la questione. La storia inizia nel 2011 e vede protagonista una polesana, alla quale, per posta, arriva un prestampato con il quale le viene comunicato che è incorsa in una multa per eccesso di velocità.
Il problema, del quale la donna si accorge subito, è che tutte le parti prestampate del verbale sono incomprensibili, sbiadite, mal stampate. Gli unici passaggi chiari sono quelli nei quali è stato l’operatore a inserire le informazioni obbligatorie per individuare il multato: generalità e simili. A questo punto, numerosi cittadini avrebbero ingoiato il boccone amaro, mormorato qualche imprecazione e pagato. Non la rodigina, che assistita dal proprio legale, ha deciso di impugnare la sanzione di fronte al giudice di pace. Che le ha dato ragione, ritenendo che spedire un verbale in gran parte illeggibile sia una violazione bella e buona del diritto alla difesa del multato.
«Nel caso di specie, come detto – scrive il giudice di pace – il verbale risulta incomprensibile e illeggibile se non nelle parti del testo inserite negli spazi a ciò adibiti del prestampato, per cui il diritto alla difesa ne risulta gravemente inficiato». Un ragionamento molto simile è poi quello seguito anche dalla Corte di Cassazione, che si è trovata a dovere valutare questa problematica. Lo ha fatto confermando tutte le valutazioni che erano state fatte dal magistrato di Rovigo.
Il principio normativo seguito è sempre il medesimo: spedire una multa della quale praticamente non si riesce a leggere nulla equivale a pregiudicare in maniera molto grave il diritto dell’imputato alla difesa.
«In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada – scrivono i Supremi giudici nella sentenza – la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata». In parole povere la multa, per essere valida, deve consentire a chi la riceve di poterla contestare, difendendosi. Se ciò non è possibile, il verbale va annullato.
Fonte: www.gazzettino.it