Cassazione: la parte civile può impugnare l’assoluzione del giudice di pace pronunciata perché il fatto non costituisce reato
Maggior tutela alla parte civile di fronte al giudice di pace.
È infatti possibile
impugnare le sentenze che hanno assolto l’imputato con la formula
“perché il fatto non costituisce reato”. A questa conclusione è giunta la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 47995 del 16 dicembre 2009, con cui ha sancito che “sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, ai
fini civili, la sentenza di assoluzione dell’imputato con la formula
perché il fatto non costituisce reato (per mancanza dell’elemento
psicologico), in quanto ai sensi dell’art. 652 c.p.p. l’azione civile
per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che
nei casi in cui l’imputato sia stato assolto per non aver commesso il
fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato
assolto perché il fatto non costituisce reato”.