Cassazione: la sospensione cautelare dell’avvocato può essere rimandata a dopo la condanna dall’ordine
L’avvocato che è sottoposto a procedimento penale può non essere sospeso subito dall’ordine se il Consiglio dell’ordine stesso decide di posticipare la sospensione cautelare dopo l’avvenuta sentenza di condanna. Ma sta al Consiglio decidere se invece vuole adottare tale misura subito.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24760 del 25 novembre 2009, con la quale é stato
respinto il ricorso di un legale accusato e poi condannato per
falsità ideologica in certificati. I giudici hanno spiegato la decisione, sottolineando il fatto che “la sospensione cautelare – a differenza della sospensione (o
pena disciplinare) – trova le sue ragioni nella esigenza di elidere lo
strepitus fori normalmente conseguente alla contestazione di un reato a
carico di un professionista ed assegna al Consiglio dell’ordine locale
il potere di valutare l’opportunità, in un’ottica di bilanciamento tra
la tutela dell’immagine di integrità morale della categoria e le
ragioni del professionista indagato o imputato”. Se il
Consiglio dell’ordine “ha ritenuto inopportuno adottare la sospensione
cautelare all’atto del rinvio a giudizio del professionista – si legge ancora in sentenza – ed opportuno attendere che sulla
imputazione si pronunziasse il giudice penale, non per questo ha
consumato il potere di sospensione cautelare avendolo esercitato
soltanto – ragionevolmente e a maggiore garanzia del professionista
stesso – una volta che su quella imputazione si venne a formare il
giudicato di condanna, e ritenendo che, in vista dell’esercizio del suo
potere di procedere disciplinarmente e delle indagini che nella propria
sede avrebbe dovuto e potuto condurre nella prospettiva temporale della
prescrizione, fosse sommamente opportuno evitare lo strupitus fori
cagionato dalla permanenza nell’esercizio della sua professione di
avvocato a carico del quale fosse stato irrevocabilmente accertato un
fatto grave commesso nell’esercizio della professione stessa”.